Cari colleghi,
nei giorni scorsi su Repubblica Parma è apparso un articolo infamante nei confronti del mondo venatorio.
Federcaccia ha immediatamente provveduto a rispondere sullo stesso giornale riservandosi di adire a vie legali nei confronti degli accusatori e di chi si è prestato a tale nefandezze.
Mi auguro che tutte le Associazioni Venatorie, come avevo chiesto, partecipino alla difesa d'ufficio nella nostra immagine e del nostro sacro santo diritto di esercitare con professionalità e etica comportamentale l'attività che ci è consentita e riconosciuta dalle leggi dello Stato.
Cordiali saluti.
Traversetolo, 21 dicembre 2020
Il Presidente
Alberto Pazzoni
A tutti i cacciatori,
con riferimento a quanto in oggetto ed in attesa di ulteriori approfondimenti vi consiglio di non utilizzare il beeper. Tenetevi in contatto con il sito dell’ATC perché vi aggiorneremo costantemente sugli sviluppi dell’indirizzo Ministeriale e delle conseguenze che lo stesso potrebbe avere a livello penale..
Cordiali saluti.
Traversetolo, 02 agosto 2019
Il Presidente
Alberto Pazzoni
Oggetto: Ministero della salute diniego di utilizzo di beeper
Cari colleghi,
ennesimo vergognoso e proditorio attacco al mondo venatorio.
Il Ministro della salute ha emesso una circolare con cui vieta l’uso dei beeper sui nostri ausiliari adducendo il benessere animale ed investendo in tal senso la materia trattata al codice penale.
Nella stesura dell’allegato tecnico si parla di probabili e possibili danni ai padiglioni auricolari dei cani, vietando di conseguenza l’uso del beeper con emissioni superiori a 100 decibel.
Interpellato immediatamente il tecnico acustico alla fine della sua disamina professionale, comunica che un martello pneumatico emette in piena azione 80 decibel.
Questo ci deve fare riflettere sullo sconsiderato e continuo atteggiamento prima dei settori ambientali e animalisti e subito dopo dal settore salute con decisioni contrarie al buon senso e ad una logica e condivisibile difesa del nostro ausiliare.
Cordiali saluti.
Traversetolo, 02 agosto 2019
Il Presidente
Alberto Pazzoni
Traversetolo, 17 giugno 2020
Cari colleghi e amici,
di seguito la normativa aggiornata dalla Polizia di Stato circa le denunce di detenzione di armi e munizioni.
Cordialmente.
Il Presidente
Alberto Pazzoni
Amici cacciatori,
è d’obbligo avere ben chiaro quale è l’esatto numero di munizioni che possiamo detenere per uso venatorio e/o per uso sportivo. Infatti l’unica distinzione è quella sopra elencata (“uso venatorio” o “non da caccia”) in quanto le munizioni non sono collegate alla classificazione dell’arma, bensì all’uso consentito alla stessa (abilitazione all’uso venatorio o sportivo).
Per uso venatorio possiamo detenere un massimo di 1500 colpi carichi mentre per arma corta e/o attività sportiva (calibri non consentiti in attività venatoria) 200 colpi.
Per fare un esempio, facile da comprendere per chiunque, il 223 Remington è arma lunga da caccia e quindi ognuno di noi può detenere fino ad un max 1500 colpi. All’interno di questi 1500 colpi per il T.U.L.P.S. chi detiene più di 1000 cartucce a pallini deve denunciarle nel proprio foglio di denuncia armi e munizioni presso la caserma dei Carabinieri di competenza.
Cordialmente.
Traversetolo, 17 ottobre 2017
Il Presidente
Alberto Pazzoni
Ai
cacciatori,
ecco le nuove disposizioni sulla marcatura e sulla tracciabilità di
armi e munizioni, più controlli sui possessori di armi, nuovi criteri sull'acquisizione e sulla detenzione, riduzione da sei a cinque anni della durata delle licenze di tiro a volo e di caccia (di nuova emissione). Sono queste le principali novità del Decreto legislativo, approvato
dal Consiglio dei Ministri dell'11 maggio ultima seduta.
Il Decreto, proposto dal
Presidente Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’interno Marco Minniti, altro non è, dunque, che il recepimento della Direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2017, che ha modificato la precedente direttiva, la 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi introducendo novità nel settore.
Come i nuovi criteri con cui devono essere marcate le armi
da fuoco e le loro parti essenziali (data di fabbricazione) su tutto il territorio dell'Ue; le nuove regole per la disattivazione e la distruzione; il sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, per consentire anche, attraverso l’istituzione di una
piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; le nuove forme di controllo e di monitoraggio sui
titoli di acquisizione e detenzione delle armi; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, con la modifica
dei criteri di acquisizione e detenzione delle stesse. Si introduce poi la nozione di
“arma camuffata”, cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto, chiarendo che
tali strumenti sono assolutamente vietati. Inoltre, attraverso una revisione delle norme in vigore, rende effettivo l’obbligo, per chi richieda il nulla osta all’acquisto di armi o ne abbia a
qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all’atto del ritiro del documento, un’autocertificazione con la quale si attesti di aver
avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, dell’avvenuto rilascio dei documenti necessari per l’acquisizione della disponibilità dell’arma. Lo stesso obbligo viene esteso al titolare della licenza di porto d’armi all’atto della
consegna del titolo medesimo. La
mancata produzione dell’attestazione comporta
l’impossibilità di acquisire il titolo, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi,
detti comportamenti potranno essere valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza per l’adozione di provvedimenti di revoca del titolo stesso.
Infine, si riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione,
nonché di quelle rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e si modifica la normativa relativa al controllo della
sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi sui detentori di armi, prescrivendo l’obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni
da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi. La mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad
adottare il provvedimento di divieto detenzione di armi.
Traversetolo, 15 maggio 2018
Il Presidente
Alberto Pazzoni